

Dal 1° gennaio 2005 è obbligatorio per i produttori europei garantire la cosiddetta “tracciabilità” dei prodotti, ossia la possibilità, in ogni momento, di risalire alla provenienza degli stessi: un modo per affrontare eventuali problemi di sicurezza alimentare, consentendo agli operatori e alle autorità preposte al controllo di seguire ogni fase della filiera “dal campo alla tavola” e, in caso di necessità, di isolare la partita di prodotto irregolare.
L’etichettatura europea, invece, contiene l’indicazione della provenienza geografica del prodotto e non si applica, ad oggi, alle carni avicole. Secondo la Commissione, infatti, non è un’indicazione obbligatoria in quanto la sicurezza alimentare è garantita dalle stringenti normative in atto sulla produzione e sulla vigilanza, oltre che dalle leggi dei singoli Paesi e dal sistema di autocontrollo attuato dai produttori.
Malgrado ciò lo Stato italiano, nel pieno della “emergenza aviaria”, ha emanato per opera del Ministero della Salute un’ordinanza (26/08/2005) che rende obbligatoria (prima era facoltativa) l’indicazione dell’origine nell’etichettatura delle carni avicole, al fine di trasferire anche al consumatore un dato che tutti i soggetti della filiera hanno l’obbligo di conoscere.
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e salutistici delle carni di pollame sono state approvate dal Ministero della Salute